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Convenzione di sicurezza sociale con la Tunisia

Entrata in vigore

La Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Tunisia entra in vigore il 1° ottobre 2022.
 

Campo d’applicazione

Il campo d’applicazione materiale della Convenzione comprende le norme giuridiche dei due Stati sull’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. La Convenzione disciplina in particolare la parità di trattamento dei cittadini dei due Stati contraenti, l’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale degli Stati contraenti, il versamento delle rendite ordinarie in caso di domicilio all’estero e l’assoggettamento assicurativo dei lavoratori. Quest’ultimo prevede il principio del luogo di lavoro in caso di distacco (v. «Distacco»). Le disposizioni sulle norme giuridiche applicabili valgono anche per i cittadini di Stati terzi.

La Convenzione disciplina inoltre il pagamento dell’indennità unica in sostituzione delle rendite dell’AVS/AI di modesta entità.

Per quanto concerne il diritto alle prestazioni complementari, per i cittadini della Tunisia si applica il termine d’attesa ridotto giusta l’articolo 5 capoverso 3 della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Gli assegni familiari non rientrano nel campo d’applicazione della Convenzione. I figli domiciliati in Tunisia non danno dunque diritto a prestazioni familiari nemmeno dopo l’entrata in vigore della Convenzione.
 

Distacco

Il certificato di distacco rilasciato dalla Svizzera concerne l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e l’assicurazione invalidità.
In virtù della Convenzione, i familiari senza attività lucrativa che accompagnano il lavoratore distaccato rimangono assicurati all’AVS/AI/IPG svizzera.

Il certificato di distacco rilasciato dalla Tunisia riguarda l’ambito dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e quello dell’assicurazione invalidità.
In virtù della Convenzione, i familiari senza attività lucrativa che accompagnano il lavoratore distaccato rimangono assoggettati alle norme giuridiche della Tunisia in materia di pensioni e assicurazione invalidità.

La durata massima di distacco è di cinque anni per le persone che esercitano un’attività lucrativa dipendente e di due anni per i lavoratori indipendenti. Il distacco è possibile a prescindere dalla cittadinanza della persona distaccata.
 

Rimborso dei contributi

Per i cittadini tunisini, la convenzione continua a prevedere la possibilità di richiedere il rimborso dei contributi versati all’AVS.
I cittadini della Tunisia i cui contributi sono stati rimborsati e i loro superstiti non possono più far valere nei confronti dell’AVS/AI svizzera alcun diritto derivante dai contributi e dai periodi di contribuzione in questione.
 

Rendita AI: totalizzazione dei periodi di assicurazione

Per l’adempimento della durata minima di contribuzione di tre anni che dà diritto a una rendita d’invalidità si tiene conto dei periodi di contribuzione compiuti in Tunisia.
 

Link al testo della convenzione:

RS 0.831.109.758.1 - Convenzione di sicurezza sociale del 25 marzo 2019 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Tunisina

RS 0.831.109.758.11 - Accordo amministrativo del 25 marzo 2019 concernente l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica tunisina
 

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Lorena Ruberto, Caporeparto servizio contributi, Membro della direzione

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