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Coronavirus: conseguenze per le assicurazioni sociali nel contesto internazionale

La situazione eccezionale dovuta al coronavirus solleva molti interrogativi nel contesto internazionale. Di seguito è presentato un riassunto delle regole applicabili in diverse situazioni. L’obiettivo generale è attenuare per quanto possibile le conseguenze dell’attuale crisi sanitaria per le assicurazioni sociali nel contesto internazionale e l’impatto dei provvedimenti adottati nei vari Stati per combattere la pandemia.


Persone che rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS

Mantenimento dell’assoggettamento assicurativo: principi generali 
La situazione eccezionale dovuta al coronavirus non influisce sull’assoggettamento assicurativo delle persone che rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) o della Convenzione AELS e che normalmente sono assoggettate alla legislazione di sicurezza sociale svizzera in virtù delle norme di coordinamento. Le persone che, data la situazione eccezionale, sono temporaneamente impossibilitate a fornire fisicamente la loro prestazione lavorativa in Svizzera, che svolgono temporaneamente la loro attività da casa, che lavorano più spesso da casa o che non possono recarsi al posto di lavoro in Svizzera per iniziare come previsto la loro attività alla data menzionata nel contratto di lavoro restano assoggettate alla legislazione svizzera.


Lavoratori frontalieri e telelavoro: mantenimento dell’assoggettamento 
I lavoratori frontalieri provenienti da uno Stato dell’UE o dell’AELS che, a causa della situazione eccezionale dovuta al coronavirus, svolgono temporaneamente da casa la totalità o una parte della loro attività restano assoggettati alla legislazione di sicurezza sociale svizzera. Inoltre, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri che già esercitavano abitualmente più attività in diversi Stati, una fluttuazione temporanea del tasso dell’attività svolta nello Stato di residenza dovuta a questa situazione non influisce sul loro assoggettamento.

Nell’ambito della situazione eccezionale dovuta al coronavirus non è necessario che le persone interessate siano sistematicamente in possesso di un certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile (modulo A1).


Diritto dei lavoratori frontalieri alle indennità di perdita di guadagno svizzere in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus 
Se le condizioni legali sono adempiute, i lavoratori frontalieri (cittadini svizzeri, di uno Stato dell’UE che risiedono in uno Stato dell’UE o di uno Stato dell’AELS che risiedono in uno Stato dell’AELS) hanno diritto alle indennità di perdita di guadagno svizzere in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus. Ciò concerne i genitori di figli di età inferiore a 12 anni compiuti che devono interrompere l’attività lucrativa in Svizzera perché la custodia dei figli da parte di terzi non è più garantita nel loro Stato di residenza a causa dei provvedimenti nazionali adottati da quest’ultimo per combattere la pandemia nonché le persone che devono interrompere l’attività lucrativa in Svizzera perché sono state messe in quarantena nel loro Stato di residenza. La misura riguarda anche i lavoratori indipendenti frontalieri che subiscono una perdita di guadagno a causa della chiusura di una struttura o del divieto di svolgere manifestazioni ordinati dal Consiglio federale nonché gli artisti indipendenti i cui ingaggi in Svizzera sono stati annullati o che hanno dovuto annullare una propria manifestazione a causa dei provvedimenti per combattere il coronavirus.


Lavoratori distaccati e sospensione dell’attività nello Stato d’impiego: né interruzione né proroga del distacco 
Una breve sospensione delle attività del lavoratore distaccato presso l’impresa dello Stato d’impiego, qualunque sia la ragione (p. es. rientro nello Stato di provenienza in caso di malattia o altro motivo impellente), non interrompe il distacco e non costituisce di per sé un motivo per prorogare il periodo di distacco di una durata equivalente. Il distacco termina alla data prevista.

In caso di sospensione dell’attività per una durata più lunga, si può mantenere il periodo di distacco fissato in precedenza o porre fine al distacco per organizzarne uno nuovo per la stessa persona nello stesso Stato, rispettando un periodo d’interruzione di almeno due mesi tra un distacco e l’altro.


Persone che rientrano nel campo d’applicazione di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale

Mantenimento, per quanto possibile, dell’assoggettamento assicurativo: principi generali 
L’assoggettamento assicurativo delle persone che in virtù di convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono normalmente assoggettate alla legislazione di sicurezza sociale svizzera resta invariato se, a causa della situazione eccezionale dovuta al coronavirus, le persone interessate sono temporaneamente impossibilitate a fornire fisicamente la loro prestazione lavorativa in Svizzera.

Le persone che, a causa della situazione eccezionale dovuta al coronavirus, non possono recarsi al posto di lavoro in Svizzera per iniziare come previsto la loro attività alla data menzionata nel contratto di lavoro sono assoggettate alla legislazione svizzera. Ciò concerne tutti i rami delle assicurazioni sociali (compresa l’assicurazione contro gli infortuni), fatta eccezione per l’assicurazione malattie. Nell’ambito dell’assicurazione malattie, la legislazione svizzera non prevede alcuna possibilità di assicurazione per queste persone, che saranno assicurate obbligatoriamente soltanto a partire dal momento in cui non saranno più impossibilitate a essere fisicamente presenti sul territorio svizzero per svolgervi la loro attività.


Lavoratori distaccati e sospensione dell’attività nello Stato d’impiego: né interruzione né proroga del distacco 
Analogamente all'ultima sezione sotto: Persone che rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS.


Persone che non rientrano nel campo d’applicazione di nessuna convenzione di sicurezza sociale

Mantenimento, per quanto possibile, dell’assoggettamento assicurativo: principi generali 
In virtù dell’articolo 1a capoverso 1 lettera b LAVS, le persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera sono assicurate obbligatoriamente. Questo vale anche per le persone di Stati con i quali la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione di sicurezza sociale e che a causa della situazione eccezionale dovuta al coronavirus svolgono temporaneamente la loro attività da casa o non possono recarsi al loro posto di lavoro in Svizzera per iniziare come previsto la loro attività.

Le persone che, a causa della situazione eccezionale dovuta al coronavirus, non possono recarsi al posto di lavoro in Svizzera per iniziare come previsto la loro attività alla data menzionata nel contratto di lavoro restano assoggettate alla legislazione svizzera. Ciò concerne tutti i rami delle assicurazioni sociali (compresa l’assicurazione contro gli infortuni), fatta eccezione per l’assicurazione malattie. Nell’ambito dell’assicurazione malattie, la legislazione svizzera non prevede alcuna possibilità di assicurazione per queste persone, che saranno assicurate obbligatoriamente soltanto a partire dal momento in cui non saranno più impossibilitate a essere fisicamente presenti sul territorio svizzero per svolgervi la loro attività.


Continuazione dell’assicurazione per le persone che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e sospensione dell’attività nello Stato d’impiego 
La continuazione dell’assicurazione secondo l’articolo 1a capoverso 3 lettera a LAVS viene interrotta se il salariato ritorna in Svizzera, ma in tal caso quest’ultimo è generalmente assicurato in Svizzera in base alla ripresa dell’attività professionale in questo Paese o al suo domicilio. In tal modo non vi è alcuna interruzione della carriera assicurativa in Svizzera, il che garantisce la possibilità di riprendere la continuazione dell’assicurazione in un secondo tempo. Le persone che, durante un rientro temporaneo in Svizzera, smettono di lavorare e non percepiscono né un salario né un’indennità sostitutiva soggetta al pagamento dei contributi sociali rimangono affiliate all’AVS/AI, ma non in qualità di persone non attive, poiché questo periodo dovrebbe essere relativamente breve.

Per i salariati di cui all’articolo 1a capoverso 3 lettera a LAVS che devono interrompere l’espatrio a causa della situazione eccezionale dovuta al coronavirus e che non rientrano in Svizzera, né per svolgervi un’attività lucrativa né per risiedervi, la continuazione dell’assicurazione è eccezionalmente mantenuta, a condizione che l’espatrio riprenda non appena la situazione si sarà normalizzata.


Per ulteriori informazioni consultare il sito:
https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/int/basi-e-convenzioni/int-corona.html

 

Cordiali saluti
Cassa di compensazione Swissmem

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