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Coronavirus: Misure nell' ambito dei contributi

La situazione attuale rappresenta una sfida importantissima per datori di lavoro e indipendenti. La preghiamo perciò di tenere in debita considerazione le seguenti informazioni:

1.    Riscossione dei contributi

In linea di principio, i termini di pagamento previsti dall’art. 34 OAVS restano ancora validi. Le casse di compensazione possono comunque accordare una dilazione di pagamento come previsto dall’art. 34b OAVS ai datori di lavoro e agli indipendenti che, a causa della situazione attuale e malgrado le eventuali prestazioni dell’assicurazione disoccupazione, sono confrontati con una carenza di liquidità. Gli importi degli acconti, in particolare il primo versamento, così come i termini di pagamento devono tenere in considerazione la situazione specifica. Conformemente all’OAVS, i pagamenti differiti sono sottoposti a interessi moratori. Attualmente, l’UFAS sta esaminando la possibilità d’introdurre una temporanea eccezione a questa regola.

I datori di lavoro e gli indipendenti sono inoltre tenuti a segnalare immediatamente alla loro cassa di compensazione ogni riduzione significativa della cifra d’affari, rispettivamente della massa salariale, affinché gli acconti dei contributi possano essere adattati in conseguenza.

2.    Lavoro temporaneo a domicilio per i lavoratori frontalieri 

Sempre più aziende utilizzano temporaneamente il telelavoro. Un periodo di lavoro puntuale da casa, inoltre, nell'attuale situazione eccezionale, non modifica l’assoggettamento dei lavoratori frontalieri interessati. Questo non è un modello di lavoro regolare e prevedibile in diversi paesi. I lavoratori frontalieri provenienti da Paesi dell'UE/AELS che esercitano temporaneamente tutta o parte della loro attività a domicilio a causa del coronavirus rimangono quindi soggetti alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sociale. Non è necessario rilasciare sistematicamente certificati per loro in conformità con le disposizioni in materia di distacco (ad es. modulo A1). Una fluttuazione temporanea del tasso di attività nel paese di residenza a seguito del coronavirus non modifica neanche l’assoggettamento dei lavoratori frontalieri che si trovavano già in una situazione di attività abitualmente svolta in diversi paesi.  
Le autorità dei paesi vicini sono state informate.

Per ulteriori informazioni: beitraege@ak60.ch; Tel. +41 44 388 34 46

Cordiali saluti

Cassa di compensazione Swissmem

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