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Indennità giornaliere nel quadro di provvedimenti d’integrazione professionali dell’AI

Gentile signora, egregio signore 

Al fine di contenere il diffondersi del coronavirus e di proteggere la popolazione e la rete sanitaria svizzeri, il Consiglio federale ha deciso in data 13 marzo 2020 ulteriori provvedimenti. I provvedimenti attuali, così come le disposizioni future del Consiglio federale, devono essere applicati anche nel quadro dei provvedimenti d’integrazione professionali. 

Dato che, a causa della situazione straordinaria attuale, i provvedimenti d’integrazione dell’AI non possono in parte più essere svolti, le disposizioni seguenti sul versamento di indennità giornaliere devono essere osservate con effetto à partire dal 16 marzo 2020. Queste disposizioni mirano ad evitare difficoltà finanziarie per le persone assicurate che si trovano in un provvedimento d’integrazione professionale o che avrebbero dovuto iniziarlo. 

 

Provvedimenti già decisi: 

1.    Le indennità giornaliere nel quadro di provvedimenti d’integrazione professionali già decisi devono essere versate fino a nuovo avviso. Questa regola vale in tutti i casi, sia che il provvedimento non venga attuato, sia che venga interrotto a causa della chiusura del fornitore di prestazioni, in seguito a une quarantena a titolo preventivo o per qualunque altra ragione di malattia. Gli uffici AI non necessitano di procedere a controlli, né di richiedere l’apposito formulario. 

Al fine di garantire la parità di trattamento tra casi di malattia da un lato, e casi di infortunio e maternità dall’altro lato, in caso di interruzione del provvedimento l’applicazione dell’art. 20quater OAI è sospesa fino a nuovo avviso. Questo significa che le assenze non saranno registrate né addizionate ai 30, 60 o 90 giorni di malattia previsti. 

 

Provvedimenti non ancora decisi: 

2.    Le persone assicurate per le quali una decisione/comunicazione non è ancora stata emessa, ma che riempiono i criteri per la concessione di un provvedimento d’integrazione (presenza di un piano d’integrazione orale o scritto), devono ricevere la decisione/comunicazione come previsto. Le indennità giornaliere sono versate conformemente al punto 1 sopracitato a partire dalla data dell’inizio del provvedimento che era prevista in origine. 

Le disposizioni concernenti le indennità giornaliere di attesa secondo l’art. 18 OAI rimangono valide. Al contrario, l’art. 18 capoverso 1 OAI è sospeso, in modo da versare delle indennità giornaliere di attesa « straordinarie » prima di provvedimenti d’integrazione e del lavoro a titolo di prova. 

3.    Le persone assicurate cui il processo d’integrazione è chiaro ma non può essere continuato a causa della situazione straordinaria attuale, ricevono un’indennità giornaliera di attesa se non ricevono già prestazioni da altri organismi (p. es. assicurazione malattia, assicurazione infortuni, assicurazione disoccupazione o aiuto sociale). 

Il diritto a queste indennità giornaliere d’attesa « straordinarie » necessita la sospensione fino a nuovo avviso delle condizioni di diritto previste all’art. 18 capoverso 1 OAI, conformemente a come descritto al punto 2. 

 

In linea di massima, queste disposizioni sono applicabili per tutta la durata di questa situazione straordinaria.

Cordiali saluti

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