Guarda questa e-mail sul tuo browser

Compensazione dell’ulteriore pagamento del salario da parte del datore di lavoro con gli arretrati delle rendite di invalidità

Se, in seguito a malattia o infortunio, il datore di lavoro versa ulteriormente il salario a una collaboratrice o a un collaboratore a cui viene poi accordata una rendita di invalidità, il datore di lavoro può ottenere in linea di principio una compensazione dell’ulteriore pagamento del salario con gli arretrati della rendita d’invalidità.

Occorre tuttavia tenere in considerazione che la compensazione deve avvenire obbligatoriamente in base al periodo di riferimento considerato e che la compensazione di altri assicuratori terzi, come ad esempio l’assicuratore di indennità giornaliera per malattia o per infortunio, è prioritaria rispetto al datore di lavoro. Può dunque accadere che il datore di lavoro non possa ottenere la compensazione nonostante abbia ulteriormente versato il salario.

Inoltre, per una compensazione è sempre necessaria una disposizione legale o la firma della collaboratrice o del collaboratore sulla richiesta di compensazione.

Con disposizione legale si intende in questo caso uno dei seguenti documenti che facciano esplicito riferimento al diritto di rimborso del datore di lavoro: 

  • contratto collettivo di lavoro (CCL)
  • contratto individuale di lavoro
  • regolamento del personale
  • allegato del regolamento del personale

Il CCL MEM non disciplina tale diritto di rimborso. Per questo motivo consigliamo alle aziende nostre associate di integrare il seguente capoverso nel regolamento del personale o nel suo allegato, in occasione della loro prossima revisione:

Il datore di lavoro ha diritto a compensare eventuali prestazioni dell’assicurazione federale per l’invalidità, dell’assicurazione militare e dell’assicurazione collettiva di indennità giornaliera per malattia e infortunio relativamente al periodo di continuazione del versamento del salario, con l’ulteriore salario, che ha versato.

Per la revisione del regolamento del personale, si raccomanda di procedere come segue:

  1. revisione e modifica del regolamento del personale
  2. informazione alle collaboratrici e ai collaboratori 
  3. attuazione del regolamento secondo la regolamentazione interna


In linea di principio, sconsigliamo nell’ambito della revisione del regolamento del personale le disdette sotto riserva di modifica. In caso di domande sul contenuto di questa newsletter, è possibile contattare il reparto rendite della cassa di compensazione Swissmem (tel. +41 44 338 34 45). In caso di domande generali sulle modifiche del regolamento, è possibile contattare il dipartimento politica padronale di Swissmem (tel. +41 44 384 41 11). 

Distinti saluti
Cassa di compensazione Swissmem
Michael Kocher, caporeparto servizio rendite, membro della Direzione

© Swissmem 2024

 Personalizza o elimina un abbonamento alla newsletter.