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Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) dal 31.05.2021

Nella seduta del 26 maggio 2021 il Consiglio federale ha apportato importanti modifiche a partire dal 31.05.2021 a causa del crescente numero di casi.


Le persone che sono completamente vaccinate o sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e considerate guarite sono esentate dall’obbligo di quarantena dei contatti per un periodo di sei mesi a partire dal giorno della vaccinazione completa o a partire dall’11° giorno seguente la conferma del loro contagio. Inoltre, viene soppressa la quarantena dei contatti durante l’esercizio dell’attività professionale e sul tragitto per recarsi al lavoro per i collaboratori di aziende in cui vengono svolti test in modo mirato e ripetuto. Le persone che rientrano in questi gruppi non hanno dunque diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus.


Infine, il Consiglio federale ha deciso di prorogare i provvedimenti di protezione per le persone particolarmente a rischio fino al 30 giugno 2021. Di conseguenza, il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus di queste persone viene prolungato fino alla stessa data. Le persone vaccinate non sono più considerate particolarmente a rischio a partire dalla vaccinazione completa. Il termine di 15 giorni dall’inoculazione della seconda dose è soppresso. Questo significa che le persone particolarmente a rischio che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino hanno diritto solo fino alla fine di maggio 2021.


Nelle scorse settimane il numero di casi di coronavirus è sceso; inoltre, la situazione del tracciamento dei contatti e delle prescrizioni di quarantena presso gli organi cantonali competenti si è normalizzata e stabilizzata. La procedura ordinaria per le prescrizioni di quarantena da parte dei medici cantonali dovrebbe quindi essere nuovamente garantita. La regolamentazione derogatoria emanata il 28 ottobre 2020 e prorogata il 28 dicembre 2020 può pertanto essere revocata. Di conseguenza, con effetto immediato torna ad applicarsi la regolamentazione ordinaria prevista al N. 1036 della Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC), secondo cui, affinché si possa esercitare il diritto all’indennità, la quarantena deve essere prescritta da un medico oppure ordinata da un’autorità.


Inoltre, il Consiglio federale ha deciso di modificare l’art. 6 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno e di prolungare al 31 dicembre 2021 il termine per depositare una richiesta d’indennità. 


Ha qualche domanda? Non esiti a contattare il nostro dipartimento AF/IPG.
(famzeo@ak-swissmem.ch / 044 388 34 47).


Cordiali saluti
Cassa di compensazione Swissmem
Vanja Weber, Caporeparto servizio AF/IPG, Membro della direzione

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