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A partire dall'8 febbraio 2021, solo 7 giorni di perdita di guadagno in caso di quarantena

Il 27 gennaio 2021 il Consiglio federale ha deciso di modificare le disposizioni dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare e l’art. 3 al. 2 dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. Queste modifiche entrano in vigore l’8 febbraio 2021.

Diritto massimo ridotto da 10 giorni a 7 giorni

L’ordinanza COVID-19 situazione particolare prevede che la quarantena duri 10 giorni. Un provvedimento di quarantena prescritto da un medico oppure ordinato da un’autorità può però essere revocato dal medico cantonale al più presto il settimo giorno seguente l’ultimo contatto con la persona contagiata, se la persona in quarantena effettua a sue spese un test antigenico rapido o un test PCR e questo risulta negativo.

Come conseguenza di questa modifica relativa alla quarantena, a partire dall’8 febbraio 2021 il diritto all’indennità in caso di quarantena sarà così limitato per tutti i casi a un massimo di 7 indennità giornaliere invece delle attuali 10 indennità.

  • Le persone per le quali è stata prescritta la quarantena prima dell’8 febbraio 2021 ricevono al massimo 10 indennità giornaliere per un periodo di tempo ininterrotto.
  • Le persone per le quali è stata prescritta la quarantena a partire dall’8 febbraio 2021 ricevono al massimo 7 indennità giornaliere per un periodo di tempo ininterrotto, anche nel caso in cui la quarantena è durata 10 giorni.

Avete qualche domanda in merito? Non esitate a contattare il nostro servizio AF/IPG
(leistungen@ak60.ch / 044 388 34 47).

Cordiali saluti
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