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Congedo di paternità / Modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno

In occasione della votazione popolare del 27 settembre 2020, il progetto per l’introduzione di un congedo di paternità pagato è stato accettato. L’entrata in vigore del progetto è il 1° gennaio 2021.

Due settimane di congedo di paternità
Tutti i padri che esercitano un’attività lucrativa avranno diritto a un congedo di paternità di due settimane, che corrispondono a dieci giorni lavorativi. Il congedo può essere preso durante i sei mesi successivi alla nascita del figlio, in blocco o sotto forma di giornate singole. Il datore di lavoro non può dal canto suo ridurre le vacanze del lavoratore.

Attenzione: La prestazione potrà essere richiesta una volta che il congedo sarà stato preso nella sua integralità; le indennità saranno allora pagate con un unico versamento.

Indennità di perdita di guadagno
La perdita di guadagno legata al congedo di paternità è indennizzata secondo gli stessi principi applicabili al congedo di maternità. Hanno diritto all’indennità i padri che al momento della nascita del figlio esercitano un’attività lucrativa dipendente o indipendente. Devono inoltre essere stati assicurati obbligatoriamente ai sensi della LAVS durante i nove mesi che precedono la nascita del figlio e durante tale periodo aver esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi. L’indennità è versata direttamente al lavoratore oppure al datore di lavoro, se questo continua a versare il salario durante il congedo.

La richiesta di indennità di paternità deve essere presentata dopo la fruizione completa del congedo (= tutti i 14 giorni) presentando la richiesta alla cassa di compensazione che in quel momento ha riscosso i contributi per l'IPG.

Importo dell’indennità
Come in caso di maternità, l’indennità ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima della nascita del figlio, ma non può superare i 196 franchi al giorno. Due settimane di congedo danno diritto a 14 indennità giornaliere, il che equivale a un importo massimo di 2774 franchi.

Per finanziare il congedo di paternità, il 1° gennaio 2021 il tasso di contribuzione IPG passerà dallo 0,45 allo 0,5 per cento.

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