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Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) dal 01.07.2021

Il 18 giugno 2021, con una modifica della legge COVID-19 il Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità della base legale per l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021. Alla stessa data, il Consiglio federale ha adeguato di conseguenza anche la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. Ha inoltre prolungato la possibilità di esercitare il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 marzo 2022.

Il 23 giugno 2021 il Consiglio federale ha adeguato l’ordinanza 3 COVID-19 e prorogato i provvedimenti di protezione per le persone particolarmente a rischio fino al 31 agosto 2021. Di conseguenza, il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus di queste persone viene prolungato fino alla stessa data. Le donne incinte vaccinate contro il coronavirus non saranno più considerate quali persone particolarmente a rischio per 12 mesi a partire dalla vaccinazione completa. Inoltre, le persone che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite non saranno più considerate particolarmente a rischio per sei mesi a partire dall’11° giorno dopo la conferma del contagio. L’elenco delle persone particolarmente a rischio può essere consultato nell’allegato 7 dell’ordinanza 3 COVID-19.

Ha qualche domanda? Non esiti a contattare il nostro dipartimento AF/IPG
(famzeo@ak-swissmem.ch / 044 388 34 47).

Cordiali saluti
Cassa di compensazione Swissmem
Vanja Weber, Caporeparto servizio AF/IPG, Membro della direzione

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