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Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) dal 13.01.2022


Il 12 gennaio 2022, il Consiglio federale ha deciso di modificare l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare a partire dal 13 gennaio 2022, riducendo da 10 a 5 giorni la quarantena delle persone che sono state in contatto con una persona risultata positiva al test del coronavirus o che si sospetta sia stata infettata.

In conseguenza di questa modifica riguardante la durata della quarantena, a partire dal 13 gennaio 2022 l’indennità in caso di quarantena sarà d’ora in avanti limitata a 5 indennità giornaliere al massimo invece delle 7 indennità giornaliere versate fin’ora. Tuttavia, in certi casi particolari e conformemente all’art. 7 cpv. 5 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, l’autorità cantonale competente potrà prevedere una differente durata della quarantena. In tale eventualità, sarà indennizzato il numero effettivo di giorni trascorsi in quarantena ma, al massimo, 7 giorni.

Il Consiglio federale ha anche ridotto il periodo durante il quale le persone vaccinate o guarite sono esonerate dalla quarantena, portandolo dagli attuali 365 giorni a 120 giorni. Una modifica al modulo 318.755 consente di verificare se questo requisito è soddisfatto. In considerazione dei frequenti cambiamenti che intervengono in merito a questa tematica, in caso di dubbio consigliamo di verificare le prescrizioni più attuali diramate dall’UFSP (Isolamento e quarantena (admin.ch)).

Inoltre, questa circolare sopprime l’indicazione del medico quale autorità abilitata a emettere gli ordini di quarantena.

Ha qualche domanda? Non esiti a contattare il nostro dipartimento AF/IPG.
(famzeo@ak-swissmem.ch / 044 388 34 47).

Cordiali saluti
Cassa di compensazione Swissmem
Vanja Weber, Caporeparto servizio AF/IPG, Membro della direzione

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