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Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) dal 25.01.2022


In seguito alla decisione del Consiglio federale del 12 gennaio 2022 di modificare l’ordinanza COVID-19 situazione particolare, la durata della quarantena dei contatti è ridotta da 10 a 5 giorni a partire dal 13 gennaio 2022.

Inoltre, è stata soppressa la possibilità di revocare la quarantena a partire dal 7° giorno sulla base di un test negativo. Di conseguenza, a partire dal 25 gennaio 2022, è soppresso il limite massimo di 7 indennità giornaliere previsto nell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. Con decorrenza da questa data, il numero di indennità giornaliere deve corrispondere al numero dei giorni effettivi trascorsi in quarantena.

In sintesi, questo significa:
prima del 08.02.2021: al massimo 10 indennità giornaliere
08.02.2021 - 12.01.2022: al massimo 7 indennità giornaliere
13.01.2022 - 24.01.2022: max. 7 indennità giornaliere ma di regola 5 giorni
dal 25.01.2022: numero di giorni di quarantena effettivamente ordinati, nessun numero massimo di giorni

Ha qualche domanda? Non esiti a contattare il nostro dipartimento AF/IPG
(famzeo@ak-swissmem.ch / 044 388 34 47).

Cordiali saluti
Cassa di compensazione Swissmem
Vanja Weber, Caporeparto servizio AF/IPG, Membro della direzione

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