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Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) dal 29.10.2020

Nella seduta del 28 ottobre 2020 il Consiglio federale ha apportato importanti modifiche a partire dal 29.10.2020 a causa del crescente numero di casi.

Diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di quarantena

Per poter richiedere l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, l’esistenza dell’attestazione di un medico o di un’autorità costituisce una delle condizioni per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di quarantena.

D'ora in poi, anche le persone che vengono contattate privatamente e si mettono in quarantena senza poter presentare una prescrizione ufficiale da parte di un medico o di un’autorità possono chiedere l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. A tale scopo, ci si potrà basare su un’autodichiarazione dell’avente diritto. Quest’ultimo dovrà però spiegare per iscritto e in modo comprensibile il motivo per cui non può fornire la prova richiesta. Lo stesso varrà anche per le comunicazioni effettuate dai datori di lavoro. Questo disciplinamento derogatorio si applica con effetto immediato, presumibilmente fino alla fine di dicembre 2020.

Diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per i frontalieri che rientrano da una regione a rischio

Frontalieri che entrano in Svizzera per motivi professionali importanti sono esentate a livello generale dall’obbligo di quarantena in Svizzera. Questo vale dunque anche per i frontalieri che nei dieci giorni precedenti l’entrata in Svizzera hanno soggiornato in uno Stato o in una regione con rischio elevato di contagio.

Per i frontalieri che rientrano da uno Stato o da una regione a rischio non vale pertanto l’obbligo di quarantena in Svizzera deciso dalle autorità, ragion per cui non possono esercitare il diritto all’inden-nità di perdita di guadagno per il coronavirus.

Per contro, se lo Stato di domicilio ordina la quarantena, i frontalieri hanno diritto all’indennità di per-dita di guadagno per il coronavirus. In virtù delle norme di coordinamento secondo l’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE o della Convenzione AELS, i provvedimenti adottati in uno Stato membro dell’UE/AELS devono infatti essere presi in considerazione per l’adempimento delle condizioni di diritto come se fossero stati adottati in Svizzera. In questi casi l’ordine dell’autorità estera (Stato di domicilio) va equiparato a quello di un’autorità svizzera. L’indennità viene tuttavia versata soltanto per la durata di dieci giorni prevista dalla legislazione svizzera, an-che se la quarantena all’estero dovesse durare più a lungo.

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